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DAL 1° GENNAIO 2018 È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO TESTO DELL’ART. 2542 C.C. con il quale si prevede:

  • che l’amministrazione delle società cooperative, anche quelle con statuto modello S.R.L., deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, scelti in maggioranza tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

  • l’applicazione a tutte le cooperative (sia modello S.P.A. che S.R.L.) della disposizione contenuta nell’art. 2383, comma 2, C.C., che impone il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell’organo amministrativo.

Tali modifiche sono volte a contrastare l’evasione fiscale ed il fenomeno delle c.d. “false cooperative”, con cui, da un lato, si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere ad un amministratore unico e, dall’altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato.

È legittima la “russian roulette clause”, e cioè la clausola, derivata dalla prassi degli avvocati americani e inglesi, che può essere indifferentemente contenuta in un patto parasociale o nello statuto sociale, con la quale si stabilisce che in presenza di una deadlock, cioè una situazione di stallo decisionale (per esempio una società con due soci in quote paritarie) un socio (A) può determinare il prezzo per il quale egli obbliga l’altro socio (B) a comprare la sua quota (del socio A) offrendogli, però, l’alternativa di vendere, per il medesimo prezzo, la propria quota al primo (socio A) il quale non può rifiutarsi di acquistarla. In altre parole, un socio può mettere l’altro socio nell’alternativa tra vendere la propria quota al prezzo stabilito dalla controparte o di comprare, per quello stesso prezzo, l’altrui quota di partecipazione al capitale sociale.

Il Tribunale afferma che la clausola in esame:

- non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto in quanto in quanto rimetterebbe al mero arbitrio di un socio la determinazione del prezzo di acquisto/vendita delle quote di partecipazioni sociali poiché attribuisce al socio la facoltà di acquistare la partecipazione altrui o vendere la propria;

- non è nulla come la clausola di drag along, perché non ancorerebbe il prezzo di acquisto/vendita al valore della quota oggetto di trasferimento, poiché si tratta di due fattispecie diverse e la clausola di roulette russa assicura di per sé l’equità della valorizzazione della quota del socio cedente;

- non è nulla per violazione del divieto del patto leonino (art. 2265 C.C.) poiché la clausola in questione non determina l’effetto che il divieto suddetto presidia.

(Tribunale di Roma sentenza depositata il 19 ottobre 2017)

La cointestazione di un conto corrente bancario o di un dossier titoli è una donazione indiretta se è provato il cosiddetto animus donandi del soggetto che ha immesso le risorse finanziarie nel conto corrente o che ha pagato il prezzo dei titoli poi immessi nel dossier cointestato.

I legittimari, quindi, dopo la morte di chi ha versato il denaro possono reclamare la quota donata.

Mancando la prova della sussistenza dell’animus donandi la cointestazione deve essere intesa quale comproprietà della giacenza esistente sul conto corrente e dei titoli immessi nel dossier.

(Tribunale id Potenza sentenza 915/2017 e Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 18725)